PROFESSIONE GIORNALISTICA.
La legge 148/2011 condanna
i pubblicisti all’estinzione.
il Consiglio nazionale dell’Ordine
ha prospettato al Ministero
della Giustizia l’individuazione
di un “percorso formativo
professionalizzante”, che, comunque,
non può prescindere dall’esame
di Stato (art. 33, V comma, della
Costituzione). La Cassazione ha scritto
più volte che i pubblicisti non
possono lavorare nelle redazioni.
La Costituzione, con il suo articolo 33 (V comma), taglia la strada a soluzioni che, per aiutare i pubblicisti a rimanere iscritti nell’Albo, prescindono dall’esame di Stato. Ben vengano i “percorsi formativi professionalizzanti” di cui parla il Cnog: c’è bisogno, però, di una legge che individui questi percorsi e che preveda alla loro conclusione il rilascio di un titolo universitario che abiliti chi ne è in possesso ad esercitare la professione di giornalista. L’esam e di laurea in sostanza equivale anche all’esame di Stato per l’accesso alle professioni intellettuali. (IN CODA, il testo del comma 5 dell’articolo 3 della legge 148/2011; un articolo di Franco Abruzzo sulla legge 148/2011 e un articolo di Laura Cavestri su “Il Sole 24 Ore” del 5 ottobre 2011).
analisi critica di Franco Abruzzo
(In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7489)